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I Boscimani del Botswana

La High Court del Botswana  ha deciso, con una storica decisione a maggioranza, che i Basarwe (conosciuti anche come Boscimani) – l’ultima popolazione di cacciatori-raccoglitori africani – erano stati illegalmente espulsi dai loro territori di caccia ancestrali (il CKGR, Central Kalahari Game Reserve)  e hanno diritto di farvi ritorno.  Vedete un resconto molto dettagliato qui.

Si tratta di una disputa, che risale ormai a circa sessant’anni fa,  che oppone una piccola popolazione poverissima ad uno dei governi più efficienti ed ammirati dell’intero continente africano, e coinvolge un territorio ricchissimo (di diamanti, tra l’altro): per la prima volta è stato sancito il diritto di un popolo indigeno africano al proprio territorio atavico.

Non è, tuttavia, ancora chiaro se la decisione resterà definitiva, dato che il Governo aveva, prima della sentenza, annunciato la decisione di fare appello.

Commenti

Dal punto di vista giuridico trattasi di un diritto difficilissimo da immaginare e da tratteggiare.
Chi è il titolare del diritto?
Un popolo?
E come si identificano i confini di un popolo?
E tale diritto come si confronta con altri diritti? Ad esempio la proprietà su certi terreni?
E questo diritto è tangibile?
Può la maggioranza degli abitanti della nazione in questione sacrificare il diritto di quella minoranza?

Le domande potrebbero proseguire molto a lungo.
Insomma, roba proprio difficile.

colico | January 2, 2007 11:34 AM

Aspetta, Colico. Il Tribunale del Botswana ha sancito il diritto al ritorno nel territorio atavico non di tutti i Boscimani, ma SOLO di quelli che hanno fatto (e vinto) il ricorso. Adesso si pone infatti il problema di cosa avverrà di quelli che non hanno fatto ricorso; probabilmente, saranno tenuti a fare una apposita application al Governo- e c'è sempre la spada di Damocle dell'appello.

KK | January 2, 2007 12:12 PM

kk, non mi sogno neppure di fare valutazioni sulla sentenza.
Peraltro la mia conoscenza del diritto vigente nel Botswana è piutosto limitata :o)

Ho espresso dubbi di ordine "superiore". Cercavo di immaginare i principi generali ed astratti che possono sottostare ad una disposizione normativa (e quindi ad una sentenza che la applichi) che affermi il diritto di un popolo di vivere nel proprio territorio "atavico".

colico | January 2, 2007 12:24 PM

Mi rendo conto, Colico. Tra l'altro così imparo sulla mia propria pelle cosa significa fare il cronista giudiziario :-))
Non ho ancora trovato il testo della sentenza. In compenso ho visto lo "statement" con cui l'Attorney-General del Botswana "interpreta" la sentenza e spiega come il Governo le darà esecuzione. I passaggi fondamentali sono che (i) i ricorrenti (non "i Boscimani" tout court) avevano occupato legalmente il territorio della riserva, (ii) che ne sono stati illegalmente scacciati e (iii) hanno diritto di farvi ritorno.
Tutto questo non mi sembra difficile da concepire nemmeno in Italia. No?

KK | January 2, 2007 12:51 PM

Bien, vediamo di fare un'ipotesi un poco ad minchiam.

Abbiamo un territorio boschivo di proprietà pubblica.
Da qualche parte del diritto botswanese ci sarà scritto che i territori boschivi pubblici sono utilizzabili liberamente da tutti finchè non realizzano certe condizioni che in questo caso non sono state riconosciute.
Se così è andata, siamo sicuri che la frase "per la prima volta è stato sancito il diritto di un popolo indigeno africano al proprio territorio atavico" possa descrivere adeguatamente l'affermazione della corte africana?

Ecco, questo è il mio dubbio. Lo esprimo con la sofferenza generata dal sospetto che un amico abbia preso una cantonata :o)))

colico | January 2, 2007 1:51 PM

Hm, il tuo sospetto è più che legittimo, temo. :-)))
Mettimaola così, allora. Il popolo B. abita da mille e più anni nella regione C. Il Governo (G) a un certo punto comincia a scacciarli, o direttamente o impedendo loro di rpocacciarsi il cibo. La maggior parte dei B. se ne sta zitta e va via. Ma 156 o giù di lì fanno causa invocando il loro diritto ad abitare sul "loro" territorio, e un tribunale dà loro ragione: hanno diritto di risiedervi e svolgere le loro tradizionali attività di caccia. E' probabile che questo NON impedisca, in futuro, al Governo, di cacciarli di nuovo per ragioni migliori; ma mi sembra che si possa dire, anche se un po' enfaticamente, che la serntenza abbia sancito il dirtto dei B. (o almeno di quelli che hanno fatto causa) ad abitare il loro territorio atavico.

(E cmq la descrizione della sentenza non l'ho fatta io, ma l'IBA, che in genere ci capisce... :-))

KK | January 2, 2007 2:45 PM

Il problema nasce dall'uso della parola "atavico" che lascia credere al lettore che una corte ha sancito l'intangibilità di ciò che è tale.

Un'affermazione del genere io non capisco come possa essere fatta, non riesco neppure ad immaginare i confini della "tutela giuridica dell'atavico".

Se invece si tratta (ad esempio) di definire i limiti di utilizzo di ciò che è pubblico, allora non ho difficoltà, ma siamo su un terreno del tutto diverso e soprattutto privo di qualsivoglia attinenza con la tutela dell'atavico.
Per capire cosa intendo, ipotizzo che probabilmente la corte avrebbe deciso nello stesso modo se i Boscimani fossero stati cacciati da un posto dove soggiornavano non da mille anni ma da 15 minuti.

colico | January 2, 2007 3:11 PM

Colico, ti ricordo che esiste, nel diritto amministrativo italiano, un istituto che si chiama "l'immemoriale"..la cui somiglianza col concetto di "atavico" non è così peregrina :-)
(poco più di tre righe su duemila pagine circa dell'esame di dir. amm.vo, indovina un po' quale fu la prima domanda al mio esame di amministrativo? :-))

B.B. | January 2, 2007 5:47 PM

In effetti è chiaro che il fatto di abitare la terra da migliaia di anni avrà certo contribuito a "rafforzare" il diritto dei Basarwe alla loro terra... Però l'obiezione di Colico è giusta e allo stato, cioè senza aver letto la sentenza integrale, non sono in grado di rispondere. Ben mi sta, così imparo a criticare i giornalisti di Rep e poi a scrivere anch'io di sentenze senza averle lette.

KK | January 2, 2007 6:02 PM

Mah, non so, l'immemoriale?
:-))

Io invece, chissà perché, dell'esame di diritto amministrativo ho dimenticato tutto, ma proprio tutto.

KK-->BB | January 2, 2007 6:05 PM

Io invece, cari kk e bb (quando scrivo i vostri nick uno dopo l'altro mi sembra di essere balbuziente), il diritto amministrativo non l'ho mai imparato.
Ero impegnato ad innamorarmi di colei che sarebbe diventata mia moglie e studiai ben poco.

Passai l'esame con quello che sarebbe rimasto largamente il peggior voto del libretto (24 se ben ricordo) solo grazie alle mie "doti" attoriali.

Tutto questo per dire che non ho idea di cosa sia l'"immemoriale" e che forse me ne dovrei vorgognare un poco.

colico | January 2, 2007 6:40 PM

Una decina di righe sul Sandulli, se non ricordo male: esercizio da tempo immemorabile (cuius memoria non extat) di un diritto non usucapibile, comporta una presunzione (juris tantum) di legittimità dell'esercizio del diritto.
Nessuna vergogna, era una domanda da bastardi..:-)

B.B. | January 2, 2007 7:00 PM

E la miseria...non era così importante da triplicare il post...perdono, non me lo dava per inviato e mi ci sono accanita.

B.B. | January 2, 2007 7:08 PM

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